mercoledì 29 maggio 2013

Certificati richiesti per finanziamenti e mutui; il bollo NON serve !!!

In alcune occasioni, quando si richiede un finanziamento, possono essere richiesti alcuni documenti aggiuntivi, oltre ai consueti.

Sarebbe molto lungo citarli tutti; in questo post, parliamo solo di quelli, a volte indispensabili, che impongono al Cliente di recarsi presso il proprio comune.

Ad esempio, il Certificato di Residenza, o lo Stato di famiglia, che sono tra questi aggiuntivi, tra i più richiesti...

Sono, questi, documenti indispensabili, in taluni casi, per giustificare i sempre più numerosi "alert" che le "macchine", i nostri sistemi informatici, ci sottopongono...
"Alert" molto seri, che mettono in dubbio la identità, o la residenza delle persone, o altre questioni che rimandino al nucleo familiare, e alla corretta misurazione del rischio, ivi compreso quello di frodi, che un istituto deve effettuare.

Vi assicuriamo che, in chiave anti-frode, e quindi anche a tutela di TUTTI i soggetti coinvolti, questi documenti ci risultano, talvolta, indispensabili.

Questi documenti, NON dovrebbero essere assoggettati a bollo; tuttavia, localmente, notiamo difformità di comportamenti da comune a comune, talvolta, addirittura, da impiegato a impiegato.
Troppo spesso, l'imposta di bollo, viene richiesta.

Questa mattina, abbiamo verificato il comportamento corretto di un comune locale che, ha chiesto si i diritti di segreteria e rimborso, facendo pagare al cittadino poco più di mezzo euro, ma NON chiedendo l'imposta di bollo ben più onerosa, di euro 14,62.

Nel certificato di residenza, infatti, viene riportata la legge che esenta dal bollo, i documenti richiesti a corredo di finanziamenti, in generale.
Questa è la dicitura che cita la legge che questo comune ha riportato sul certificato:

Esente da bollo ad uso art.15 D.P.R. 26/09/1973 N.601 

Sul fondo, vi riportiamo l'articolo della legge, datata 1973, e le deroghe previste.

I comuni, duole dirlo, NON conoscono e non applicano questa legge, la corretta applicazione, è dovuta ad alcune lodevoli eccezioni, merito della preparazione e della solerzia di pochi, singoli impiegati comunali.



Art. 15 - Operazioni di credito a medio e lungo termine 
[1] Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i 
provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla 
loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo 
da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, 
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi 
comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, 
effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che 
esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, 
il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, 
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle 
concessioni governative. 
[2] In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi 
indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le 
cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di 
bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione. 
[3] Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le 
operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 
diciotto mesi.

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