venerdì 3 maggio 2013

Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ennesima tassa senza senso.

Tasse
Ci dispiace, parlare di tasse; ma vedete, è diventato il tema del momento.
Dalla mattina alla sera, in televisione, sembra che tutti ammettano che, forse, sono troppe...

Beh, noi possiamo andare molto oltre, potendo asserire in tutta serenità, che oltre ad essere troppe, sono anche troppo numerose e spesso ASSURDE.

Iniziamo da qui, una piccola rubrica sulle tasse; in cui cerchiamo di informare, coloro i quali ancora non sanno che, in Italia, abbiamo il record di tasse !
Ne abbiamo di tutti i tipi. Quello che ci e vi risulterà spesso strano, è capire la ratio che ha portato, lo stato, a crearne di nuove, bizzarre ed illogiche.
L'unico modo che abbiamo, per comprenderne il senso, alla fine, ci rimanda al concetto di CASSA.
Le conseguenze di questo atteggiamento, oggi, lo vediamo nel fermo TOTALE DEI CONSUMI !!!

Ma parliamo, oggi, di questa nuova imposta, partorita dal precedente governo di tecnici, esperti molto più di noi, di politica economica, ovviamente. Eppure, questa nuova tassa non si spiega, se non con il rimando al concetto di cassa...
La nuova imposta prevista dalla legge Fornero, e in vigore dal primo gennaio 2013, stabilisce che chi licenzia un lavoratore che aveva un contratto a tempo indeterminato, paghi una “somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi ( ex indennità di disoccupazione ) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni” (Legge 92/2012 articolo 2 comma 31).

Vi annoiamo con alcuni chiarimenti, sperando vogliate leggere, infine, sul fondo, le nostre considerazioni; attendiamo anche le vostre, ovviamente !

  
L'INPS, con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013, fornisce alcuni chiarimenti sui criteri impositivi e sulla misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di Riforma del mercato del lavoro.

La legge introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’Aspi da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità.

Restano escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
> dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
> risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
> decesso del lavoratore.  
> il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:  
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.   

Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).  
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, ad esempio, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).

L'Istituto ha, inoltre, precisato che:
1. il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
2. per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16;
3. nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a  tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.
4. nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;  
5. la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
6. il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Ora, qualche piccolissima considerazione, su questa nuova tassa, la vogliamo fare ?!?

SE, una ditta licenzia, è logico presumere che quella azienda, sia in difficoltà. E' una tesi assurda, o logica questa ?!
Ne consegue che, il taglio del personale, per sopperire al tracollo delle entrate, ma anche, perchè no, all'eccesivo carico fiscale, è una manovra con la quale una azienda, tenta di sopravvivere e, talvolta, di tutelare ALMENO UNA PARTE DEL LAVORO e dei lavoratori.
La speranza di una ripresa, per quanto sia da 10 anni rimandata "al prossimo anno", è sempre l'ultima a morire e, ogni ditta, ha il dovere e l'obbligo di tentare !!!

Il licenziamento, è una scelta drammatica, soprattutto nelle piccole e medie imprese, dove spesso, il lavoratore, è una persona che lavora a stretto contatto con il titolare/i e per molti anni...

Oggi, a questa drammatica scelta, si applica una ulteriore tassa, che, di fatto, è ulteriore DANNO, per l'azienda in crisi. 
Oltretutto, in questo caso, parliamo di aziende che, negli anni, hanno creato VERO LAVORO, con contratti a tempo indeterminato, con relativa tassazione, TFR e fondi accessori, spesso obbligatori...

Qual'è la ratio di questa legge ?!? 

E' un deterrente contro i licenziamenti ?! Lo stato, forse, vuole delegare la funzione di ammortizzatore sociale, in parte, alle aziende ?! Questa norma, TUTELA o DANNEGGIA il lavoro ?! Concetto astratto, quello di LAVORO; azzardiamo altra ardimentosa tesi, sostenendo che il LAVORO, lo CREANO le AZIENDE che, nel triste computo quotidiano del DARE/AVERE, riescono a sopravvivere ?!

Insomma, NON si riesce proprio a capire il senso, di questo provvedimento, che non fa altro che aggravare, la situazione di migliaia di aziende in totale affanno.
In un paese in recessione, con la crisi che morde, questo è quanto ha pensato di fare il legislatore.
E' un provvedimento giusto ?!
Va o non va abrogata questa norma ?!

Cosa ne pensate ?! 

Nessun commento:

Posta un commento